Matrimoni islamo-cristiani

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L’attuale presenza di circa 25 milioni di musulmani in Europa e il continuo aumento delle unioni miste pongono diversi problemi, dovuti alle differenze in fatto di legislazioni attuali vigenti.

Matrimonio Islam Cristiano Le relazioni tra cattolici e musulmani, segnatamente gli aspetti delle relazioni coniugali interreligiose, costituiscono tema di particolare attualità alla luce dei diversi, talora inconciliabili, princìpi che regolano la materia nel diritto canonico e nel mondo islamico. L’attuale presenza di circa 25 milioni di musulmani in Europa – in gran parte persone in giovane età, con cittadinanza europea – e il continuo aumento delle unioni miste, pongono questioni di particolare rilevanza.

Ulteriori differenze tra mondo cattolico e mondo islamico emergono anche dal confronto tra le legislazioni vigenti nei Paesi islamici e quelle in essere nel continente europeo, in considerazione della diversa disciplina dei diritti fondamentali della persona, riflesso di una diversa concezione dei rapporti umani.

A tal riguardo costituisce occasione di attenta riflessione il fatto che il mondo islamico non abbia aderito alle Dichiarazioni universali dei Diritti dell’uomo proclamate in ambito Onu a partire dal 1948, provvedendo in via autonoma a stilare Dichiarazioni che risultassero in sintonia con le proprie tradizioni culturali e religiose.

I princìpi giuridici che disciplinano i rapporti familiari nel mondo islamico e lo status della donna sono contenuti tanto nei testi legislativi, quanto nella shari‘a, la legge religiosa d’ispirazione coranica vincolante negli Stati islamici. L’analisi delle varie normative evidenzia grandi diversità tra i princìpi che regolano in genere il diritto in Occidente e i canoni vigenti nei Paesi islamici.
Istituti quali la superiorità dell’uomo sulla donna, la legittimità del libello unilaterale di ripudio della moglie, la patria potestà sulla prole spettante al solo marito, la poligamia, ecc., appaiono inconciliabili sia con le legislazioni del mondo occidentale, sia con la normativa canonica.

In particolare lo Stato italiano è tenuto, sulla base del diritto internazionale privato, ad applicare ai cittadini stranieri che dimorano in Italia, il diritto di famiglia degli stessi, salvo incompatibilità conclamata con il diritto vigente in Italia. Non potrà, ad esempio, trovare applicazione l’istituto del matrimonio poligamico, l’esigibilità della dote, il ripudio o l’impedimento matrimoniale per disparità di religione.

L’intesa tra la Repubblica italiana e la comunità religiosa islamica (di cui fanno parte tutte le organizzazioni che non si dimostrino in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano) sancisce all’art. 22 che «la Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito islamico, davanti a una Guida del culto, avente cittadinanza italiana, designata dalla comunità islamica, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale».

Analizziamo ora i contorni della famiglia e del matrimonio come risultano dalla cultura, il diritto e la legge per lo più vigente nei Paesi islamici.

Secondo la legge islamica


La dichiarazione dei Diritti dell’uomo nell’islam del 1990 stabilisce all’art. 5 che «la famiglia è il nucleo della società e il matrimonio è il fondamento della sua civiltà». La famiglia è riconosciuta la cellula più importante della società islamica; la natura del matrimonio è prevalentemente giuridica e non sacramentale, pur avendo esso un valore religioso. Il matrimonio è regolato dalla legge islamica così come risulta dal Corano, dalla Sunna e dal diritto islamico classico.

Pur nelle notevoli differenze esistenti tra le legislazioni statuali dell’islam, è costante il principio fondamentale secondo cui la famiglia è riconosciuta soltanto come patriarcale e patrilineare; la poligamia è ammessa, anche se attualmente, per motivazioni di carattere economico, l’istituto trova scarsa applicazione e in alcuni Paesi è addirittura stato abolito.

Il ripudio avviene unilateralmente da parte del marito nei confronti della moglie, mentre la moglie deve ricorrere al giudice per ottenere una pronuncia di ripudio, ma soltanto in casi del tutto particolari (ad esempio, maltrattamenti, assenza protratta, impotenza e inosservanza degli obblighi religiosi).

L’adulterio costituisce atto illecito tanto è vero che l’autore è punito, talora assai severamente, secondo la legge coranica. La filiazione è legittima solo nel matrimonio valido e nella discendenza paterna; non è, invece, riconosciuta la filiazione naturale; l’adozione dei figli è proibita espressamente, solo in Tunisia è ammessa per legge.

Il matrimonio costituisce, dunque, secondo la shari‘a, uno strumento giuridico-sociale stipulato con contratto tra le famiglie degli sposi: tuttavia lo sposo esprime in prima persona il consenso al coniugio; la sposa, al contrario, manifesta la propria volontà per il tramite di un cosiddetto "tutore matrimoniale" (wali) di sesso maschile, di regola il padre di lei.

Il Corano con il "versetto di permissione" prescrive che l’uomo musulmano possa contrarre matrimonio anche con donna non musulmana; costei, diversamente, può legittimamente sposare soltanto uomini di fede islamica, dal momento che i figli appartengono al padre e solo la filiazione in linea paterna ne determina l’appartenenza religiosa.

Il Codice di diritto canonico


In questo ambito si collocano i matrimoni "con disparità di culto", ovvero quelli contratti «tra due persone di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l’altra non battezzata».

Per la validità, a favore della parte cattolica, è richiesta la dispensa dall’impedimento per disparità di culto, dopo che sono state espletate le condizioni di cui ai canoni 1125 e 1126 del Codice di diritto canonico.

Il canone 1125 Cjc stabilisce quali sono le garanzie, riconosciute come "causa giusta e ragionevole", perché sia data la licenza dall’Ordinario diocesano. La parte cattolica deve promettere di: a) dichiararsi pronta a fare di tutto per mantenere integra la propria fede; b) fare quanto è nelle sue possibilità perché i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica (anche se l’applicazione di questa condizione potrebbe risultare molto difficile se il padre è musulmano).

Affinché la Chiesa conceda la dispensa è necessario che le proprietà essenziali del matrimonio, così come enunciate dal can. 1056 Cjc, ovvero la fedeltà e l’indissolubilità, siano accettate dalla parte non battezzata.

È da tenere in particolare considerazione, ai fini degli orientamenti pastorali, il documento Dialogo e annuncio del 1991, pubblicato a cura del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso e della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, oltre ai documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana, raccolti nell’Enchiridion della Chiesa per le migrazioni.

Un caso pratico e un auspicio

In occasione di un rapporto di consulenza professionale, ebbi a conoscere una donna di religione cattolica che riferì di aver contratto in Italia nozze religiose con dispensa per disparità di culto, poiché il marito, cittadino iraniano, era di religione musulmana. La persona precisò di aver conosciuto il futuro coniuge in Inghilterra, ove entrambi frequentavano un corso di specializzazione post-universitaria.

In breve tempo i due convolarono a nozze; il futuro sposo, pur non essendo battezzato, accettò le nozze religiose celebrate secondo il rito cattolico, dopo aver ottenuto la necessaria dispensa.

Trascorso un primo periodo di vita coniugale in Italia, durante il quale insorsero le prime difficoltà, l’uomo propose, o meglio "impose", alla moglie il trasferimento in Iran per asseriti motivi di lavoro.

La moglie fu costretta a una scelta dolorosa: infatti, per stabilire la propria dimora in Iran avrebbe dovuto contrarre nozze islamiche in quel Paese, non essendo il matrimonio contratto in Italia valido, né sotto il profilo religioso, né sotto quello civile, risolvendosi in assenza la loro unione in un illecito concubinato peraltro severamente punito (tale, infatti, sarebbe risultato il loro status per la legge iraniana).

Considerato il regime politico dell’Iran, la donna comprese che trasferire il domicilio coniugale in quel Paese islamico avrebbe comportato la necessità di abiurare la propria fede cattolica. Perciò, anche in considerazione del fatto che il matrimonio cattolico non avrebbe avuto seguito, con grande sofferenza la moglie fu costretta a optare per la separazione legale; tuttavia volle conoscere quale sarebbe stata la sua posizione di fronte alla Chiesa.

La consigliai di formulare una supplica al Romano Pontefice, che in questo caso esercita il suo potere tramite la Congregazione per la dottrina della fede, al fine di ottenere la dispensa di scioglimento del matrimonio. A tal proposito, circa lo scioglimento del vincolo, è importante menzionare il cosiddetto "privilegio petrino", istituto che ricorre anche nei casi contemplati dai canoni 1148-1149 Cjc. Anche se detto privilegio non trova una disciplina codicistica, e ciò per non limitare ipso iure il potere del Romano Pontefice, trovano vigenza le norme promulgate nel 1973 dalla Congregazione.

Si tratta del potere attribuito al Romano Pontefice di sciogliere in favore della fede il matrimonio contratto tra le parti, delle quali almeno una non sia battezzata. In questo caso il Pontefice, con provvedimento grazioso concesso in virtù della sua potestà vicaria, scioglie direttamente il vincolo coniugale (che è indissolubile soltanto quando è vero sacramento, vale a dire tra persone entrambe battezzate), in considerazione delle particolari ragioni che ricorrono nel caso di specie sottoposto al suo esame.

In ogni caso, le emigrazioni non devono essere considerate solo come foriere di annose questioni, ma anche come opportunità di arricchimento: tuttavia sarà necessario dare un impulso alla cultura teologica di base e alla formazione seminaristica affinché i ministri di culto siano dotati di adeguata preparazione sia sotto il profilo strettamente pastorale che sotto quello sociale.

Laura Gaetini
avvocato rotale

 

Vita Pastorale n. 2 febbraio 2009 - Home Page

Articolo pubblicato su VITA PASTORALE Febbraio 2009